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a ZUGLIANO : convegno Progettare il Dopo di Noi, durante noi Stampa
25 maggio 2018, venerdì ore 9:00 a ZUGLIANO di Pozzuolo del Friuli al centro Ernesto Balducci, piazza della Chiesa 1, convegno Progettare il Dopo di Noi, durante noi



relatori:
- Emilio Rota Presidente Fondazione Dopo di Noi Anffas;
- Daniele Minussi Notaio di Lecco.
- Ranieri Zuttion dell'Azienda Sanitaria n 2 Bassa Friulana – Isontina Area Welfare di Comunità.

Programma dei lavori:
9.00 – 9.20: Accreditamento partecipanti
9:20 – 9:30: Saluti del Presidente Anffas FVG Edi Fuart.
9:30 – 10:10: Emilio Rota - Costruire Durante Noi il Dopo di Noi: vietato trovarsi impreparati. Nuovi scenari della legge 112.
10:15 – 11:15: Daniele Minussi – Aspetti notarili degli istituti a tutela della disabilità, e strumenti patrimoniali successori previsi dalla legge 112.
11:15 – 11:45: Ranieri Zuttion – l’applicazione della legge 112 nella Regione Friuli Venezia Giulia.
11:45 – 13:00: Dibattito e Conclusioni.

 cos'è la legge 112 dal sito dell' ANFFAS

Approvata la nuova legge sul “dopo di noi”: contenuti e analisi
Il Parlamento ha dunque portato all’approvazione la cosiddetta norma sul “dopo di noi”: La legge 22 giugno 2016, n. 112 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiali 2 giorni dopo.
La discussione, nel Paese e nelle aule di Senato e Camera, è stata piuttosto serrata, anche con contrapposizioni forti fra chi la ritiene una disposizione epocale e portatrice di novità assai positive e chi la considera invece una disposizione di retroguardia, settoriale e silente su temi importanti quali il rischio di segregazione e la garanzia di diritti certi da subito. Senza alcun dubbio un intervento sul tema del “dopo di noi” era richiesto da anni e con crescenti insistenza e preoccupazione. Vediamo, quindi, i contenuti espressi dai dieci articoli, precisando da subito che il quadro di riferimento dovrà comunque essere completato da ulteriori indicazioni ministeriali e, soprattutto, da altrettante disposizioni delle singole regioni. I principi Il primo articolo apre con un richiamo ai principi alla Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e infine alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sottolineando il riferimento alla prima lettera dell’articolo
Questa impone agli Stati che “le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione.“ Una punto assai qualificante della Convenzione ONU che rigetta ogni forma di segregazione, lemma che – al contrario – non ricorre mai in modo perentorio nella legge 112/2016.
I beneficiari
Sempre nel primo articolo vengono definiti i destinatari delle misure di “assistenza, cura e protezione”. Nella puntuale espressione di legge essono le “persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare (...).”
Sono quindi esclusi gli anziani non autosufficienti e le persone con una disabilità non riconosciuta come “grave”. Il riferimento è alla gravità come definita dalla legge 104/1992 (art. 3, comma 3), un criterio piuttosto superato se il riferimento deve essere la Convenzione ONU, ma al momento ancora uno dei pochi disponibili. Ma non basta: per accedere a quelle misure di sostegno è anche necessario che i genitori siano mancanti oppure che non in grado di assistere adeguatamente (termine piuttosto generico) i propri figli.
Non è un caso che le conseguenti stime prodotte da ISTAT alle Commissioni che stavano esaminando la proposta di legge, restituiscano un numero di ipotetici beneficiari piuttosto limitato.
Se per accedere ai potenziali servizi alla persona i criteri sono molto stretti, lo sono molto meno, come si vedrà più oltre, ai fini delle agevolazioni fiscali per la costituzione di trust, polizze assicurative, fondi speciali. In quei casi è sufficiente l’handicap grave (art. 3 comma 3, legge 104/1992). Quali servizi e sostegni? “Misure di assistenza, cura e protezione” sono i termini (forse un po’ lontani dalla semantica della Convenzione ONU) che definiscono l’inquadramento generale di quelli che sono gli intenti del Legislatore.
Si prevede una la progressiva “presa in carico della persona interessata” già durante l’esistenza in vita dei genitori anche al fine di evitare l’istituzionalizzazione (questo il termine adottato in luogo di un più esplicito “segregazione”). Il riferimento per questi interventi dovrebbe essere il cosiddetto progetto individuale previsto dalla legge 328/2000 all’articolo 14, ma reso un po’ più attuale con la previsione del coinvolgimento anche della persona interessata o di chi lo rappresenta nella sua redazione. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

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