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COME SOSTENERE IL PD

I
n qualsiasi momento puoi sostenere il PD effettuando un versamento su conto corrente (metodo che prevede benefici fiscali) oppure con la devoluzione del 2x1000 dell'Irpef con la dichiarazione dei redditi


  • PER IL VERSAMENTO IN C/C BANCARIO USARE L':
IBAN: IT83Z0708512302000000041880
intestato a:
PARTITO DEMOCRATICO PROV.DI UDINE
utilizzando la causale: EROGAZIONE LIBERALE da Nome e Cognome (di chi dona) A PARTITO POLITICO (art.11 D.L. 28/12/2013 n.149 convertito dalla L. 21/02/2014 n.13)*

Benefici fiscali
Le erogazioni liberali da parte di persone fisiche e di società comprese tra 30 e 30 mila euro annui sono ammesse a detrazione IRPEF per un importo pari al 26% della cifra erogata.

I versamenti, per essere ammessi alla detrazione, devono riportare la causale “erogazione liberale a partito politico” ed essere eseguiti tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore.

Per i conti cointestati è necessario indicare il soggetto che fa il versamento altrimenti la quota sarà detratta dividendola fra i cointestatri del conto (ad esempio la quota minima di 30 euro divisa tra i due cointestatari non sarà detratta perchè risulterebbe 15 euro a testa e quindi non detraibile ai due contribuenti)

Farà fede la ricevuta bancaria o postale



  • DEVOLUZIONE DEL 2X1000 DELL'IRPEF
Abbiamo abolito la legge sul finanziamento pubblico dei partiti.
Ora puoi sostenere direttamente tu l’attività politica del PD sciegliendo di destinare il 2x1000 della quota Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi.

P
er devolvere il 2x1000 al PD, bisogna inserire il codice M20 nello spazio dedicato e apporre la firma accanto:


Al contribuente non costa nulla, l’inoptato resta all’erario e rimane invariata la possibilità di devolvere il 5x1000 e l’8x1000


19 aprile 2016
destina il 2x1000 al PD
settembre 2015
Bonifazi: dal 2X1000 ricavati 5,5 milioni di euro



*art.11 D.L. 28/12/2013 n.149 convertito dalla L. 21/02/2014 n.13
Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici
1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'art. 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.
L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'art. 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'art. 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.
2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).
4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. (Soppresso).
6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi ( tra 30 euro e 30.000 euro annui ), limitatamente alle società e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri ( , nonchè dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonchè dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione. )
7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. (Soppresso).
9. Alle minori entrate derivanti, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. 10. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'art. 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.
11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'art. 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.


 
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